Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rigettato integralmente l’appello di Tas S.r.l., società proprietaria dell’Hotel della Valle di Agrigento, ponendo fine alla lunga disputa con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.
In camera di consiglio del 26 giugno 2025, i giudici amministrativi hanno confermato il diniego alle opere richieste, ritenendo legittima la posizione dell’ente di tutela.
La vicenda prende avvio dalla domanda della società per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria — tra cui ripristino di tinteggiature, intonaci e rivestimenti delle facciate, oltre alla sostituzione di un cavidotto della canna fumaria.
Con nota del 29 settembre 2022 la Soprintendenza aveva espresso parere negativo, evidenziando la presenza di plurime edificazioni non autorizzate nell’area dell’albergo e subordinando qualsiasi via libera alla presentazione di un progetto di recupero ambientale volto a ripristinare lo stato dei luoghi.
Il ricorso proposto al Tar Palermo era stato dichiarato irricevibile e inammissibile. In appello, difesa dagli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto con Diego Galluzzo e Oreste Natoli, la società ha sostenuto l’illegittimità dell’azione della Soprintendenza, contestando la natura “meramente confermativa” della successiva nota del 2023 e lamentando che i lavori di manutenzione richiesti fossero compatibili con la normativa, senza poter essere bloccati da presunti abusi edilizi estranei all’istanza.
Il CGA ha respinto ogni motivo. Ha chiarito che la nota del 2023 ribadiva il precedente diniego, senza una nuova valutazione discrezionale del progetto, e che l’unico via libera riguardava la rimozione delle parti pericolanti per ragioni di pubblica incolumità, senza estendersi a interventi più ampi.
Soprattutto, la sentenza ha riaffermato un principio consolidato di tutela paesaggistica: la valutazione degli interventi deve essere complessiva e non “atomistica”. In presenza di abusi, il pregiudizio al paesaggio deriva dall’insieme delle opere e impone una lettura unitaria del contesto, non limitata al singolo edificio.
Respinta anche la doglianza sulla disparità di trattamento: accertata l’irregolarità dal 2022, non è ammissibile proseguire ad autorizzare lavori su un bene che, nella sua complessità, non è conforme.
La conseguenza è che resta fermo il diniego della Soprintendenza e l’eventuale ripresa dei lavori rimane subordinata alla presentazione di un progetto di recupero ambientale idoneo a ripristinare lo stato dei luoghi.
Con la decisione, il CGA ha confermato le pronunce di primo grado e condannato Tas S.r.l. al pagamento delle spese legali, liquidate in 3.000 euro.





























