Un grave incidente stradale, un primo ricovero e una prognosi di pochi giorni. Poi, nel tempo, un drammatico peggioramento clinico culminato con la morte.
È la vicenda che ha portato il Tribunale di Agrigento a condannare l’Azienda sanitaria provinciale, un medico e la compagnia assicurativa dell’ente al risarcimento dei danni per la scomparsa di un minore.
Tutto ha avuto inizio il 9 giugno 2017, quando il ragazzo rimase coinvolto in un sinistro riportando un trauma cranio-facciale e toracico.
Fu trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i sanitari indicarono una prognosi di cinque giorni per la completa guarigione.
Da quel momento, però, le sue condizioni iniziarono a peggiorare.
Nei mesi successivi si susseguirono numerosi ricoveri, compresi quelli all’ospedale Villa Sofia di Palermo, a causa di complicazioni sempre più gravi.
Nel gennaio del 2018 il minore fu nuovamente ricoverato, questa volta nel reparto di Lungodegenza dell’ospedale di Agrigento, dove il 20 febbraio morì in seguito a un’infezione che, secondo quanto emerso nel procedimento, sarebbe stata contratta proprio durante l’ultima degenza.
Con una sentenza emessa a metà dello scorso luglio, il Tribunale di Agrigento ha condannato l’Asp, il medico coinvolto e la compagnia assicurativa dell’ente al risarcimento del danno, quantificato complessivamente in 558.604,59 euro, somma da ripartire pro quota tra i soggetti ritenuti responsabili.
Negli ultimi giorni l’Azienda sanitaria provinciale ha disposto la liquidazione della propria quota, pari a 169.199,43 euro.
Nel dettaglio, 159.005,63 euro riguardano il risarcimento del danno e gli interessi, 9.909 euro le spese legali liquidate in giudizio al lordo degli accessori di legge e 284 euro il rimborso dell’acconto per la consulenza tecnica d’ufficio.
Il pagamento è stato disposto con carattere immediatamente esecutivo per scongiurare l’avvio di azioni esecutive e il conseguente aumento delle spese.
L’Asp ha però precisato che la liquidazione non costituisce acquiescenza alla sentenza.
Il versamento, infatti, è avvenuto esclusivamente per ottemperare all’esecutività del provvedimento notificato, restando impregiudicati i reciproci diritti delle parti.
In caso di eventuale esito favorevole in appello, l’ente potrà chiedere la restituzione delle somme corrisposte.





























